codice etico
WOMMA
Il WOMMA è un'associazione che riunisce a livello internazionale tutte le imprese che sviluppano le loro attività di marketing grazie al passaparola.
I più di 380 membri che ne fanno parte hanno come obiettivo quello di promuovere un marketing del passaparola autentico, etico e sincero con la convinzione che questa attività rappresenti per le aziende e le organizzazioni innovative uno degli elementi fondamentali per migliorare la reputazione del proprio brand, sviluppare il business e dare vita ad un nuovo e più efficace modo di comunicare con le persone. Il WOMMA fornisce ai suoi associati un punto di incontro per condividere conoscenze, ricerche e formazione indispensabili per migliorare le attività di marketing del passaparola.
ZZUB è membro del WOMMA, partecipa alle sue iniziative e ne condivide il codice etico che rappresenta l'elemento fondamentale per tutte le attività, sia quelle di ZZUB sia quelle dei ZZUBBER che partecipano alla community.
WOMMA Ethic Code
Il WOMMA ha pubblicato la sua bozza di codice etico per il marketing del passaparola il 9 febbraio 2005, successivamente revisionato nel novembre 2008 durante il Marketing Summit and Research Symposium di Las Vegas.
I membri del WOMMA sono convinti che questo codice sia fondamentale per un’attività economica prospera ma al tempo stesso etica. Per riscuotere successo, il marketing del passaparola deve guadagnarsi la fiducia dei consumatori, tutelando il loro diritto a una comunicazione onesta e trasparente.
L’essenza del Codice WOMMA è riconducibile all’onestà in tre ambiti diversi, sintetizzabili con l’acronimo ROI:
- Onestà di Relazione: rivelare sempre per conto di chi si sta parlando;
- Onestà di Opinione: dire esattamente ciò che si pensa;
- Onestà d’Identità: mai occultare la propria identità.
1. La tutela e il rispetto del consumatore costituiscono una priorità assoluta.
Il WOMMA rispetta e promuove le procedure conformi al fatto che il consumatore, e non la funzione marketing, sia responsabile e detti I termini della relazione fra il consumatore stesso e il marketing. Svolge un ruolo superpartes per assicurare che i diritti dei consumatori siano sempre tutelati. Le linee guida etiche del WOMMA sono applicabili e valide sia in un ambiente B2B sia in quello B2C. Il termine “consumatore” è usato in tutto il codice etico WOMMS e si applica a tutti gli individui con i quali i marketers desiderano stabilire relazioni.
2. The Honesty ROI: onestà di Relazione, di Opinione e d’Identità
Onestà di Relazione
- Il WOMMA pratica l’assoluta trasparenza della relazione tra i consumatori coinvolti nel WOM ed i marketers. Le persone che svolgono il passaparola devono far presente ai loro interlocutori che sono coinvolte in un’attività di marketing. WOMMA non suggerisce ai consumatori cosa dire o cosa non dire di un determinato prodotto ma li incentiva ad essere onesti e trasparenti nei giudizi e nei commenti sui prodotti che gli sono stati affidati in prova o per i quali è stato richiesto un parere.
- Il WOMMA chiede ai marketers di rivelare i rapporti con i consumatori durante un’iniziativa di passaparola.
- Il WOMMA è contrario ad ogni forma di adescamento e marketing occulto, in cui delle persone siano retribuite appositamente per raccomandare prodotti o servizi.
- Il WOMMA chiede ai consumatori coinvolti in un’iniziativa di passaparola di rendere noti gli aspetti commerciali della loro collaborazione con i marketers, compresi eventuali compensi ricevuti.
- Il WOMMA chiede ai consumatori coinvolti in un’iniziativa di passaparola di rendere noti la provenienza dei prodotti che ha ricevuto in prova dai marketers.
- Il WOMMA si attiene alle regolamentazioni della FTC (Federal Trade Commission; in Italia, il riferimento potrebbe essere lo IAP, Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, e il suo Codice in vigore dal 27 novembre 2006, che tuttavia non prevede ancora al momento regolamentazioni specifiche sul WOM). Secondo la FTC: "Laddove esista una connessione fra il talker sostenitore di un prodotto e il venditore dello stesso, che possa influenzarne la credibilità, questa connessione dev’essere apertamente dichiarata."
- Il WOMMA non dice mai ai consumatori cosa dire. Le persone coinvolte nei programmi di WOM maturano le loro oneste opinioni in maniera autonoma e sono loro a decidere cosa dire ad altri. Il WOMMA fornisce informazioni ai consumatori e li mette nelle condizioni di poter condividere tali informazioni, ma la comunicazione dev’essere fondamentalmente basata sulle personali opinioni dei consumatori.
- Il WOMMA si attiene alle regolamentazioni della FTC (in Italia, il riferimento potrebbe essere la 41a edizione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria) relative all’uso di testimonial e comunicazioni di sostegno, in particolare: "Qualsiasi forma di approvazione o adesione deve sempre riflettere le oneste opinioni, scoperte, credenze e esperienze del sostenitore. Inoltre, non possono contenere rappresentazioni illusorie, che non possano essere comprovate se direttamente effettuate dall’investitore pubblicitario."
- Una chiara rivelazione d’identità è vitale per instaurare fiducia e credibilità. L’identificazione non può essere poco chiara e quindi tale da confondere o indurre in errore i consumatori riguardo alla vera identità del soggetto con cui comunicano.
- Coloro che organizzano la campagna di WOM dovrebbero monitorare e imporre tale principio. Un’esplicita rivelazione d’identità non è necessaria solo nel caso di un personaggio che sia palesemente di fantasia, ma è invece necessaria nel caso di un’identità fittizia o di un rappresentante istituzionale che potrebbe essere preso per un consumatore qualunque.
- Il WOMMA si attiene alle regolamentazioni della FTC relative all’identità dei talker, le quali sanciscono: "Qualsiasi forma pubblicitaria sotto forma di adesione o approvazione da parte di consumatori che si presentino direttamente o implicitamente come tali dovrebbe effettivamente ricorrere a veri consumatori sia per l’audio che per il video, oppure rivelare in modo chiaro e cospicuo che le persone che appaiono in tali comunicati pubblicitari non sono veri consumatori del prodotto pubblicizzato." Campagne “Teaser" sono consentite quando il consumatore le riconosce come parte di un programma di marketing, e quando è palesemente previsto che sia parte di quel programma.
3. Le regole di competenza giuridica devono essere rispettate
Il WOMMA rispetta i diritti inerenti alla competenza giuridica territoriale di qualsiasi comunicazione offline o online (come siti web, blog, forum di discussione, media tradizionali, installazioni live, etc.) per imporne le relative regolamentazioni. Il WOMMA disconosce campagne e non incoraggia comportamenti in aperta violazione a tali regolamentazioni.
4. Le relazioni con soggetti minorenni vanno gestite in modo responsabile
- Il WOMMA ritiene che coinvolgere minori in programmi di passaparola implichi rilevanti obblighi etici di responsabilità e sensibilità.
- Il WOMMA è contraria all’inclusione di bambini di età inferiore ai 13 anni in qualsiasi programma di WOM.
- Il WOMMA si attiene a tutte le leggi applicabili al coinvolgimento di minori in operazioni di marketing, comprese quelle relative alle restrizioni di età per determinati prodotti.
- Il WOMMA auspica che tutte le campagne di WOM siano conformi alle specifiche leggi in vigore che disciplinano il comportamento mediatico nei confronti dei bambini, come quelle inerenti alle restrizioni per certe fasce d’orario.
5. L’onestà va promossa lungo tutto il possibile sviluppo della comunicazione
Riconoscendo la possibilità di controllare cosa dicono le persone o come il messaggio si presenta dopo molteplici generazioni di conversazioni spontanee, il WOMMA mira a promuovere il principio dell’onestà ROI per tutto lo sviluppo della comunicazione.
6. Privacy e relative autorizzazioni all’uso dei dati personali devono essere rispettate
Il WOMMA rispetta la privacy e il diritto alla riservatezza dei consumatori in qualunque momento. Tutti i programmi di passaparola dovrebbero essere strutturati in modo da assicurare la massima privacy, i relativi permessi e tutte le regolamentazioni inerenti. Qualsiasi informazione personalmente identificabile raccolta dai consumatori attraverso la loro partecipazione ai programmi di passaparola dovrebbe essere utilizzata solo entro l’ambito di quello specifico e particolare programma, a meno che il consumatore interessato non ne autorizzi volontariamente l’utilizzo per altri scopi.
